Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021