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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
34.036. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Investimenti dell'INAIL per la costruzione di edifici scolastici)

  1. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale.
  3. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022. 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.