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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
27.3. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica:

   a) agli enti pubblici economici;

   b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

   c) agli enti trasformati in società di capitali, per effetto dei processi di privatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico;

   d) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per essere trasformate in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento egli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   f) ai consorzi di bonifica;

   g) ai consorzi industriali;

   h) agli enti morali;

   i) agli enti ecclesiastici.

  1-ter. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui all'articolo 34, comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 4, inserire il seguente:

   «4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non compresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione delle predette risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-ter, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027.»