Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)
1. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021
Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2021