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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 218.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
218.02.
approvato

  Dopo l'articolo 218, inserire il seguente:

Art. 218-bis.
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)

  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
  6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.

I Relatori
218.02.

  Dopo l'articolo 218, inserire il seguente:

Art. 218-bis
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021

I Relatori