Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)
1. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono inserite le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».
2. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.