Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:
Art. 201-bis.
(Proroga della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ridotto di 37 milioni di euro annui dal 2024 al 2029.