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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 159.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
159.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.
  3. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)».
  6. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale».

  7. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.