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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 136.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
136.010. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Risorse per l'approvvigionamento idrico e l'attrazione degli investimenti nelle isole minori)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la conseguente assegnazione al dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.