Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «aree marine protette» aggiungere le seguenti: «e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
b)dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:
«ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
4-ter. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021