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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.30. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
126.30.
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 5-quater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 5-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5-quater. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-bis, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

I Relatori
126.30.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 5-quater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 5-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5-quater. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-bis, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

I Relatori