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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 96.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
96.07.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.