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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 90.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
90.8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica in una sezione, denominata Enti privati di ricerca dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni o gli altri enti non commerciali ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge n. 106 del 2016. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dagli enti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata agli enti privati di ricerca iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.