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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 90.42. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
90.42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.

ident. 90.47.