Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali mediante l'inserimento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz, le classi di concorso di strumento jazz, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.