stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
80.07.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Ulteriori misure sulla spesa sanitaria)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs» con dotazione iniziale, per il 2021, pari a 1 milione di euro. Annualmente affluiscono al fondo istituito dal presente comma le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzazione del fondo medesimo.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».