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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
72.4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121.480 milioni di euro e dopo le parole: 73, 74 aggiungere le seguenti: 74-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 110 milioni di euro un'indennità di tutela e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale nonché degli operatori sociosanitari.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale di cui ai commi precedenti per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 3 una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
  4. Le aziende sanitarie che hanno istituito il Servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.