Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Incremento fondo non autosufficienza)
1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo per la non autosufficienza è incrementato di 100 milioni di euro, 40 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.
Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.