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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.030. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
71.030.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o leasing immobiliari)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici, garantiti da ipoteca o leasing immobiliari, tra banche, intermediari finanziari, individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  2. Per i crediti classificati a sofferenza, la banca o l'intermediario finanziario o i soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 115, comma 1, o i cessionari, al fine di rendere più efficiente la gestione delle posizioni deteriorate, possono utilizzare, con obbligo di negoziare secondo buona fede, uno o più fondi di intervento alternativi (FIA) riservati, italiani o europei, costituiti da intermediari specializzati e vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli accordi tra debitore, creditore, cessionari e FIA riservati, italiani o europei, propedeutici alla strutturazione dell'operazione, sono formalizzati con la mediazione civile o con atto pubblico. La partecipazione ai FIA e alle Sicaf, italiani o europei, è riservata esclusivamente a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 testo unico della finanza.
  3. Nel caso in cui i regolamenti di gestione dei FIA riservati, italiani o europei, prevedano tutte le seguenti condizioni:

   a) il prezzo di vendita da parte del soggetto debitore al FIA riservato, italiano o europeo, è pari al maggiore valore tra: a) il valore contabile netto di bilancio del creditore; b) l'eventuale prezzo di cessione del credito; c) il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale determinato da un'apposita relazione di stima predisposta, in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico, da un esperto indipendente nominato congiuntamente dal creditore e dal FIA riservato, italiano o europeo. Il corrispettivo della vendita è destinato, in via principale, all'estinzione del debito nei confronti del creditore pari al valore contabile netto di bilancio o, nel caso di cessione del credito, al pagamento del prezzo di cessione al cessionario. Nel caso in cui il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale è maggiore o del valore contabile netto di bilancio del creditore o, nel caso di cessione, del prezzo di cessione del credito, previo accordo tra le parti, il differenziale positivo tra tali valori, entro il limite del 20 per cento, è corrisposto o al soggetto creditore o al cessionario. La parte residua è assegnata al debitore;

   b) la locazione da parte del FIA riservato, italiano o europeo dell'immobile acquistato, per un periodo non inferiore a 10 anni, al debitore originario;

   c) la possibilità da parte del debitore originario, nel suddetto periodo decennale, di poter acquistare in qualsiasi momento l'immobile locato al valore come definito ai sensi del precedente punto 1). Il prefissato valore di acquisto rimane invariato per l'intero decennio;

   d) la commissione di gestione applicata al FIA riservato, italiano o europeo, inferiore all'1 per cento del patrimonio netto;

   e) il canone di locazione decennale, definito su base annua, applicato al debitore originario inferiore al 5 per cento del valore come definito ai sensi del precedente punto i);

   f) il divieto per la società di gestione del risparmio (SGR) o la società di investimento a capitale fisso (Sicaf), fintanto che il debitore originario è regolare nel pagamento dei canoni di locazione, di alienare o locare l'immobile a soggetti terzi;

   g) la nullità dell'accordo e la possibilità della SGR o della Sicaf, salvo diversa volontà e a totale discrezione della SGR o della Sicaf stessa, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione in caso di mancato pagamento, per il periodo decennale, di complessivi 5 canoni di locazione dovuti dall'originario debitore entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuno di essi;

   h) il diritto della SGR o della Sicaf, in assenza di acquisto dell'immobile da parte dell'originario debitore al termine del periodo decennale, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione, potendone definire le relative condizioni economiche e contrattuali;

   i) il divieto da parte del debitore originario di sublocare a terzi l'immobile, pena nullità dell'accordo;

   sono ammesse le seguenti agevolazioni fiscali:

    1) la tassazione degli immobili in capo ai FIA riservati, italiani o europei, è, per tutta la durata, la medesima del debitore originario.

    2) gli accordi transattivi propedeutici alla costituzione dei FIA riservati, italiani o europei, sono esenti da imposte di bollo e di registro.

    3) i redditi prodotti dalla detenzione delle quote o azioni dei FIA riservati, italiani o europei, anche se cedute a soggetti terzi, sono esenti dall'imposta sul reddito per tutta la durata degli stessi.

    4) gli oneri per la cancellazione di ipoteche, sono esenti da tassazione e per la parte residua sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.

   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.

  4. In caso di utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  5. L'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, per la gestione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza della procedura esecutiva, a condizione che nella stessa non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. La positiva definizione della gestione della posizione debitoria estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal Giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria dell'istanza di avvio della mediazione, da depositarsi senza indugio a cura della parte che vi ha interesse.
  6. Gli accordi sottostanti alla gestione della posizione debitoria tramite l'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  7. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia aggiorna il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio approvato a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 58 del 1998 e definisce con proprio regolamento, le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore