Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al comma 4 dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.