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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
70.05.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
  7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia da COVID-19, la convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sono convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall'articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 giugno 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da COVID-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale nonché nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

ident. 70.02.