stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 67.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
67.01.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Tutela lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti oncologici o dallo svolgimento di terapie salvavita o da patologie croniche che configurino maggior rischiosità di complicanze derivanti dall'infezione di Covid-19, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di medicina generale che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps. La tutela dall'assenza del servizio equiparata a ricovero ospedaliero si applica ai lavoratori cosiddetti fragili, di cui al presente comma, per i quali la modalità di lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, nonché ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro correlata all'emergenza sanitaria da Covid-19, certificata dal medico competente dell'azienda, ed ai periodi di aspettativa fruiti dai lavoratori fragili giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 sino all'entrata in vigore della presente legge.
   2-bis. È fatto obbligo ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di adibire a lavoro agile i lavoratori fragili, di cui al presente comma, per i quali tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, senza demansionamenti del lavoratore e/o ulteriori aggravio del monte orario previsto dal relativo CCNL.».