Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)
1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.