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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
63.025.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine)

  1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sono attribuiti sei scatti in misura pari a 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
  2. All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.