Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)
1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –50.000.000;
2022: –;
2023: –.