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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
52.012.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'ambito delle risorse già assegnate alle regioni mediante convenzioni sottoscritte col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative procedure di cui all'articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gli enti locali possono utilizzare le economie dei fondi di cui al succitato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del miglioramento economico-retributivo dei lavoratori socialmente utili, già stabilizzati.
  2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.