Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.