Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Termine ventennale dei finanziamenti garantiti)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «anche per durate superiori a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «per una durata di massimo venti anni.»