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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
41.1.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.