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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.26.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ident. 35.21.35.38.