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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.046. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.046.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»

  2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  3. Agli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.