Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c) agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
d) alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.