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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
27.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo non si applica:

   a) agli enti pubblici economici;

   b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

   c) agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

   d) alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   f) ai consorzi di bonifica;

   g) ai consorzi industriali;

   h) agli enti morali;

   i) agli enti ecclesiastici.