Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)
1 Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600 e la parola: 500 con la seguente: 300.