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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
21.06.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.

ident. 21.0137.21.024.