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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.0110. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
21.0110.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento e crescita della ricerca nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
  2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
  3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: – 5 milioni;
   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni.

ident. 21.0157.