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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 207.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
207.023.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Potenziamento Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.