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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 207.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
207.021.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.

ident. 207.024.207.016.