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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 207.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
207.019.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

   b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare documentate attività, ai sensi del comma 5, svolte in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento per le pari opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e le associazioni aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.