Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.