Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:
Art. 204-bis.
(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:
- Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro;
- Alcol etilico: 983,74 euro/ettolitro.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 768 e la parola: 500 con la seguente: 468.