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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 194.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
194.017.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche sociali atte a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi determinata dalla pandemia COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 1,5 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica dall'articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della legge n. 160 del 2019.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota del 1 per cento per i patrimoni superiori a 1,5 milioni di euro.
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esenti i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento di misure di sostegno alla protezione sociale atte a fronteggiare gli effetti dannosi prodotti dalla pandemia COVID-19.