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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 189.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
189.06.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.