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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 185.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
185.1.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».

ident. 185.60.