Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Estensione della normativa Transizione 4.0 ai beni ambientali e dell'economia circolare)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni ambientali e dell'economia circolare ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 185, relative all'acquisto dei beni indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.