Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Misure per potenziare il Servizio civile universale)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) dopo le parole: «nell'anno di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.