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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 165.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
165.026.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole pubbliche, assorbire il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato il Ministro dell'istruzione nelle more dell'attuazione del sistema di reclutamento di cui ai commi successivi, è autorizzato nei limiti di spesa di cui al comma 14, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, a predisporre un piano quadriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA che per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha complessivamente superato i ventiquattro mesi di rapporto di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, sul 25 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili. Per il personale assunto ai sensi del presente articolo è previsto un percorso annuale di formazione con valutazione finale volto a sviluppare e potenziare le competenze dei docenti. Il periodo di formazione iniziale può essere ripetuto una volta. Nel caso di mancato superamento del secondo periodo di formazione il contratto di lavoro è risolto.
  3. L'immissione in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
  4. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo il conseguimento della laurea magistrale o di titolo accademico di secondo livello assume valore abilitante ai fini del reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato.
  6. I soggetti che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello sono iscritti sulla base del voto conseguito in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni scolastiche statali assumono il personale sulla base dell'albo regionale secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'acquisizione del punteggio utile all'inserimento nell'albo di cui al periodo precedente.
  7. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

   a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 9, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 4;

   b) il profilo formativo e professionale del docente;

   c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

   d) i relativi ambiti disciplinari;

   e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

  8. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 7, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 7, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
  9. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e ricerca.
  10. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 7, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  11. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  12. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
  13. A decorrere dal 1° settembre 2025, l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 6, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
  14. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate