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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 161.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
161.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.

ident. 161.4.161.42.