Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)
1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:
a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2021;
b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2022;
c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022, di euro 15.011.862,29 a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797.492.330 milioni di euro per l'anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l'anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.