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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 155.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
155.027.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana o delle città portuali che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

   a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   c) per le città portuali, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, non inclusi nelle lettere a) e b);

   d) per le città non capoluogo di provincia o città metropolitana, che sono state designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO e abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.