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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 154.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
154.3.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore degli enti locali che risultano destinatari nell'anno precedente , una quota del trasferimento del fondo di solidarietà comunale inferiore al 20 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali beneficiari da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.